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§1 Nome,
sede, anno di esercizio, appartenenza all’ associazione
(1) L’
associazione porta il nome “Hundepfoten-in-Not”. Essa vuole
essere iscritta nel registro delle associazioni, secondo l’
iscrizione il nome è “Hundepfoten-in-Not” e.V (soc.
reg.).
(2) L’
associazione ha la sua sede a Wuppertal.
(3) L’
anno di esercizio dell´associazione è l’ anno solare.
§2 Scopo,
compiti, utilità sociale
(1) Lo
scopo dell’ associazione è combattere i maltrattamenti, le
torture e le uccisioni di cani. Si vuole raggiungere questo
obiettivo con:
- la
collaborazione con e l’ appoggio offerto ad animalisti,
associazioni per la protezione degli animali e asili per animali
- L’
appoggio professionale, materiale e finanziario degli animalisti e
degli asili
per
gli animali per il lavoro di protezione dei cani sul posto.
-
L’
allestimento di cliniche veterinarie per i cani sul luogo
-
La
realizzazione e l’ appoggio a programmi di castrazione di cani sul
luogo
-
La
liberazione dei cani da cosiddette “stazioni della morte”
-
Mediazione
per sistemare i cani in Germania
-
Realizzazione
di un asilo per animali alternativo/stazione di raccolta in Germania
per poter provvedere ai cani ed assisterli dall’ arrivo dai loro
paesi d’ origine fino alla loro “adozione”
-
Diffondere
fra il largo pubblico l’ idea della protezione degli animali,
informando la popolazione tramite media come p.e. radio, TV e
stampa, con contributi verbali e scritti
-
Conferenze
sulla protezione degli animali, p.e. in scuole, asili o comunità
ecclesiastiche
-
Partecipazione
a manifestazioni come fiere specialistiche in Germania, informazione
al pubblico mediante media come per esempio film e foto fatti sul
luogo
-
Visite
regolari ad asili per animali ed ad animalisti sul luogo
(2) Consulenza
e aiuto nelle questioni riguardanti l’ educazione, come si tengono
e si curano i cani
(3) L’
associazione persegue unicamente e direttamente scopi socialmente
utili ai sensi del paragrafo “Scopi fiscalmente agevolati”
dell’ordinamento sulle imposte. Allo scopo dello statuto si
adempie in particolare con l’ attività dei
precedenti
punti (1) e (2). L´associazione agisce disinteressatamente. Non
persegue in prima linea scopi economici propri. I mezzi
dell´associazione
devono
essere utilizzati solo per scopi conformi allo statuto. Nessuna
persona può essere favorita con spese che sono estranee allo
scopo dello statuto o con
emolumenti
sproporzionatamente alti. Tutti i detentori di cariche dell’
associazione lavorano a titolo onorifico.
§3 Appartenenza
(1) L’
associazione ha soci e soci sostenitori.
(2) Socio
attivo dell’ associazione può diventarlo ogni persona
naturale, che sia disposta ad acconsentire e promuovere gli obiettivi
dell´associazione.
Nel
caso dei minorenni è necessaria la firma del rappresentante
legale, che contemporaneamente vale come approvazione per l’
esercizio di diritti e l’ adempimento di obblighi del socio.
(3) Socio
sostenitore senza diritti e senza obblighi di un socio attivo può
diventarlo ogni persona giuridica, disposta a sostenere gli obiettivi
e gli scopi dell´associazione.
§4 Appartenenza
onoraria
Persone
che hanno acquistato grandi meriti per quanto riguarda lo scopo dell’
associazione o l’associazione stessa, possono essere nominati dall’
assemblea dei soci come soci onorari.
§5 Acquisizione
dell´appartenenza
Dell’
ammissione decide la presidenza sulla base di una richiesta scritta
del candidato. Il candidato deve essere avvisato della decisione. In
caso di rifiuto non se ne devono comunicare i motivi. L’
appartenenza inizia con la conferma scritta dell’ ammissione da
parte della presidenza. Contemporaneamente scade il termine di
pagamento del diritto d’ ammissione fissato dall’ assemblea dei
soci.
§6 Quote
d’ associazione
(1) I
soci pagano quote annuali che vengono incassate con pagamento
mediante addebito in conto corrente. Per i giovani fino a 18 anni,
per gli scolari, i praticanti, gli studenti , i pensionati e soci
disabili, viene fissata una quota ridotta.
(2)
Importo e scadenza di pagamento delle quote annuali vengono decisi
dall´assemblea dei soci.
(3)
I soci onorari sono esonerati dall´obbligo di pagare quote.
(4)
La presidenza , in casi adeguati, può esonerare del tutto o in
parte dal pagamento delle quote o concedere dilazioni.
(5)
La quota annuale è da pagare in anticipo. L´esclusione o
le dimissioni di un socio non lo svincolano dall’ obbligo della
quota annuale da pagare.
(6)
Per eseguire i suoi compiti, l’ associazione può accettare
anche importi una tantum, offerte o altre elargizioni che – se non
vengono fatte per uno scopo preciso- devono essere utilizzate nel
quadro del § 2.
§7
Diritti ed obblighi dei soci
(1)
Ogni socio ordinario è autorizzato a partecipare alla
formazione delle volontà nell’ associazione esercitando il
diritto di richiesta, discussione e voto nell´assemblea dei
soci. Soci giovani di età inferiore ai 16 anni non hanno
diritto al voto ed alle elezioni. Essi sono autorizzati a
partecipare all’ assemblea dei soci e a prendere la parola.
(2)
I soci hanno il diritto di prendere visione in ogni momento del
rapporto di gestione/del bilancio annuale e della contabilità/del
libro di cassa.
(3)
Il socio è obbligato a servire l’ obiettivo dell’
associazione §2,a sostenerlo e a pagare la quota di socio, come
anche a riconoscere lo statuto.
(4)
I soci sono obbligati ad evitare ogni azione che contrasti con gli
obiettivi dell’ associazione, risp. con lo scopo dell’
associazione e che possa danneggiare il nome e la reputazione dell’
associazione.
§8
Cessazione dell´appartenenza
(1)
L’ appartenenza finisce con la morte (in caso di persone giuridiche
con lo scioglimento della persona giuridica), con le dimissioni o con
l’ esclusione dall’ associazione. Gli obblighi nei confronti
dell’ associazione devono essere adempiti fino alla decorrenza
dell´appartenenza. Con la cessazione dell´appartenenza
si estinguono tutte le pretese nei confronti dell’ associazione.
(2)
Le dimissioni vengono date con una dichiarazione scritta alla
presidenza. Le dimissioni possono essere date entro la fine di un
trimestre con un preavviso di un mese, per iscritto.
(3)
L’ esclusione di un socio avviene mediante delibera della
presidenza in una seduta della presidenza, a cui devono essere
presenti almeno due terzi dei membri della presidenza.
Motivi
di esclusione sono specialmente:
-
la
violazione delle normative della protezione degli animali in
generale;
-
grave
violazione dello statuto o delle delibere dell´associazione;
-
grave
danneggiamento della reputazione dell´associazione:
-
provocare
discordie nell’ associazione;
-
comportamento
disonorevole all’ interno o all’ esterno dell´associazione;
-
mancato
pagamento della quota d’ associazione scaduta, nonostante due
solleciti di pagamento scritti, se dopo la spedizione del secondo
sollecito sono passati due mesi e in questo sollecito è stata
minacciata l´esclusione.
Prima
di deliberare, la presidenza deve dare modo al socio di prendere
posizione, verbalmente o per iscritto. La delibera della presidenza
deve essere motivata per iscritto e deve essere spedita al socio. Il
socio può fare ricorso contro la delibera della presidenza. Il
ricorso deve essere presentato alla presidenza entro un mese dall’
arrivo della delibera. La presidenza, entro un mese, dopo
presentazione entro i termini di un ricorso, deve convocare un’
assemblea dei soci, che poi decide dell’ esclusione. Fino a quel
momento l´appartenenza all’ associazione è sospesa.
§9
Organi dell´associazione
Organi
dell’ associazione sono
-
la presidenza
-
l’ assemblea dei soci
§10
Presidenza (1) La presidenza
lavora a titolo onorario.
(2)
Compito della presidenza è la direzione dell´associazione. (3)
La presidenza dell’ associazione ai sensi del §26 BGB consiste
del presidente, del vicepresidente e del tesoriere. Essi
rappresentano l’ associazione (il presidente ed il suo vice
ciascuno da solo, il tesoriere insieme al presidente o insieme al suo
vice) giudizialmente e stragiudizialmente in tutte le questioni
riguardanti l’ associazione.
§11
Competenza della presidenza
La
presidenza è competente per tutte le questioni dell’
associazione, se esse, mediante lo statuto, non sono trasferite ad un
altro organo dell’ associazione.
La
presidenza ha in particolare questi compiti:
a. preparazione e convocazione
dell’ assemblea dei soci, nonché compilazione dell´ordine
del giorno;
b.
esecuzione di delibere dell’ assemblea dei soci;
c.
contabilità, compilazione del bilancio
d.
deliberare riguardo all´ammissione di soci.
§12
Elezione e durata della carica della presidenza
(1) La
presidenza viene eletta dall´assemblea dei soci per la durata
di due anni, calcolati dal momento dell’ elezione. Essa rimane
però in carica fino alla nuova elezione della presidenza.
Ogni membro della presidenza deve essere eletto singolarmente. Si
possono eleggere membri della presidenza solo soci dell’
associazione. Con la cessazione dell´appartenenza alla
associazione , termina anche la carica di un membro della
presidenza.
(2)
Se un socio lascia prima del tempo la presidenza, questa può
eleggere un successore per il rimanente periodo di carica del membro
che ha lasciato la presidenza.
(3)
Se più della metà dei membri della presidenza lascia
la carica, allora entro tre mesi deve avere luogo una assemblea
straordinaria dei soci, in cui si effettua una elezione successiva
per il resto della carica.
§13
Riunione e delibere della presidenza
(1)
La presidenza delibera durante riunioni che vengono convocate dal
presidente e se egli è impedito dal vicepresidente; l’
ordine del giorno non deve essere annunciato. Si deve rispettare un
termine di due settimane per la convocazione.
(2)
La presidenza può deliberare se sono presenti almeno due dei
suoi membri. Per la deliberazione decide la maggioranza dei voti
validi; in caso di parità di voti, decide il voto del
presidente, se egli è assente decide il voto del
vicepresidente. Le astensioni non vengono contate.
(3)
La presidenza può deliberare con procedimento scritto, se
tutti i membri della presidenza approvano l’ oggetto della
deliberazione.
§14
Assemblea dei soci
(1)
Nell’assemblea dei soci ogni socio ordinario ha un voto. Il diritto
di voto può essere esercitato solo personalmente; è
escluso che esso possa essere trasferito. In caso di parità di
voti, una istanza è considerata rifiutata. Le astensioni non
vengono contate.
(29
L’ assemblea dei soci è competente delle seguenti questioni:
a.
accettazione e approvazione dei rapporti di gestione e del bilancio
annuale relativo al trascorso anno d’ esercizio della presidenza;
b.
approvazione dell´operato della presidenza;
d.
deliberazione relativa alla modifica dello statuto (considerando che
in caso di modifiche dello statuto richieste dal tribunale del
registro o da altra autorità, può decidere la
presidenza) e sullo scioglimento dell’ associazione;
e.
delibera relativa al ricorso contro una delibera di esclusione della
presidenza;
f.
nomina di soci onorari;
g.
fissazione della quota d’ associazione e della sua scadenza, nonché
fissazione dei diritti di ammissione;
h
questioni che sono proposte dalla presidenza per la discussione.
§15
Convocazione dell’ assemblea dei soci
(1)
Almeno una volta all’ anno , possibilmente nel primo trimestre,
deve aver luogo l’ assemblea ordinaria dei soci. Essa viene
convocata per iscritto dalla presidenza rispettando un termine di due
settimane, indicando l’ ordine del giorno. Il termine inizia il
giorno seguente a quello della spedizione della lettera di invito. La
lettera di invito viene considerata come pervenuta al socio, se è
stata indirizzata all’ ultimo indirizzo reso noto per iscritto dal
socio dell’ associazione. L’ invito all’ assemblea dei soci può
essere fatto anche per e-mail o per telefax. L’ ordine del giorno
viene deciso dalla presidenza.
(2)
Ogni socio può richiedere alla presidenza un’ integrazione
dell´ordine del giorno al più tardi fino ad una
settimana prima di un’ assemblea ei soci. Il direttore dell’
assemblea deve rendere nota l’ integrazione all’ inizio
dell´assemblea dei soci. Di richieste di integrazione dell’
ordine del giorno, che vengono presentate all’ assemblea dei soci,
decide l’ assemblea.
§16
Deliberazione dell´assemblea dei soci
(1)
L’ assemblea dei soci viene diretta dal presidente, e se egli è
impedito dal vicepresidente o dal tesoriere. Se non è presente
alcun membro della presidenza, l’ assemblea stessa decide chi la
dirige. Per le elezioni la direzione dell’ assemblea può
essere assegnata ad una commissione elettorale per la durata delle
elezioni e della discussione precedente.
(2)
Il tipo di votazione viene deciso dal direttore dell’ assemblea. La
votazione deve avvenire per iscritto, se due terzi dei soci presenti
aventi diritto al voto lo richiede.
(3)
L’ assemblea dei soci è in numero legale se almeno un terzo
di tutti i membri aventi diritto al voto sono presenti. Nel caso in
cui l´assemblea non raggiunga il numero legale, si può
convocare una seconda assemblea dei soci che avrà luogo lo
stesso giorno della prima. Questa seconda assemblea dei soci è
in numero legale, senza tener conto del numero dei soci presenti. A
ciò si deve richiamare l´attenzione nell´invito.
(4)
L’ assemblea dei soci delibera in generale con maggioranza semplice
dei voti dati; le astensioni valgono come voti non validi. Per la
modifica dello statuto è invece necessaria una maggioranza di
tre quarti dei voti validi, per lo scioglimento dell’ associazione
è necessaria una maggioranza di nove decimi. Una modifica
dello scopo dell’ associazione può essere decisa solo all’
unanimità. L’ approvazione scritta (anche per e-mail o per
telefax) dei soci non presenti all’ assemblea dei soci può
essere dichiarata alla presidenza solo entro un mese.
(5)
Nelle elezioni è eletto chi ha ricevuto più della metà
dei voti validi. se nessuno ha ricevuto più della metà
dei voti validi, allora fra i due candidati che hanno ricevuto il
maggior numero di voti ha luogo un ballottaggio. Sarà eletto
chi riceverà più voti. In caso di parità di
voti, decide la designazione a sorte che deve essere fatta dal
direttore dell´assemblea.
(6)
Le delibere dei soci dell’ assemblea devono essere protocollate, ed
il protocollo firmato dal relativo protocollista e dal direttore
dell´assemblea.
§17
Assemblea straordinaria dei soci
(1)
Un’ assemblea straordinaria dei soci deve essere convocata dalla
presidenza se l’ interesse dell’ associazione lo richiede o se la
metà di soci aventi diritto di voto lo richiede per iscritto,
indicandone lo scopo ed i motivi.
(2)Per
invito ed esecuzione valgono le regolamentazioni dell’ assemblea
ordinaria dei soci.
§18
Scioglimento dell´associazione
(1)
Lo scioglimento dell’ associazione può essere decisa solo in
un’ assemblea dei soci con una maggioranza di nove decimi dei voti
validi (§17 parag. 4).
(2)
Se l’ assemblea dei soci non delibera diversamente, il presidente
ed il vicepresidente insieme sono i liquidatori con diritto di
rappresentanza.
(3)
Per la deliberazione dei liquidatori è necessaria l’
unanimità. I loro diritti ed obblighi li decidono secondo le
normative del BGB.
(4)
Con lo scioglimento dell´associazione, il suo patrimonio ancora
esistente , d’ accordo con l´ufficio di finanza, viene
destinato a scopi fiscalmente agevolati. Delibere al riguardo vengono
fatte dall’ assemblea dei soci con una maggioranza di due terzi.
(5)
Il rappresentante legale dell´associazione deve segnalare lo
scioglimento, affinché venga registrato nel registro delle
associazioni.
§19
Entrata in vigore
Lo
statuto entra in vigore con la delibera presa nell’ assemblea di
costituzione del 04.04.2004.
I
soci fondatori:
(seguono
7 firme)
57074
Siegen, lì 04.04.2004
Timbro:
Registrata nel registro delle associazioni , con il n° 3972
Wuppertal,
24 agosto 2004
(firma
illeggibile)
come
cancelliere del´ufficio della Pretura
(Timbro
circolare della Pretura di Wuppertal)
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